Ancora una volta la normativa non ci aiuta in quanto non riporta una definizione di “ente/impresa di piccole dimensioni”. Secondo un’interpretazione diffusa questa espressione fa riferimento a enti caratterizzati da un impianto verticistico, in cui “non vi sia un’articolazione interna basata su una pluralità di centri decisionali”.La Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 preferisce ricorrere alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 18.04.2005, il cui art. 2, comma 2, prevede quali appartenenti a tale categoria quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali (…) i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che precedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
• un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro.
Per quanto riguarda la struttura si ritiene che l’ODV possa essere anche a composizione monocratica (per esempio un professionista esterno) ma per le realtà medio grandi sia la giurisprudenza sia la dottrina ritengono necessaria la composizione collegiale e “un’esclusività di azione ovverosia un impegno esclusivo sull’attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del modello”. Maurizio Billi è il referente in Modi Srl Consulenza Formazione per i modelli di organizzazione e gestione D.lgs 231/2001 e assume anche il ruolo di ODV Organismo di Vigilanza. Contattando la segreteria organizzativa al numero verde 800300333 ci si può iscrivere al seminario del 21/03/16 Dgr 2120.
Per le imprese di piccole dimensioni in cui tale funzione non è svolta dall’organo dirigente (facoltà prevista dall’art. 6, comma 4 del d.lgs. 231/2001), la composizione monocratica potrebbe essere sufficiente. In ogni caso è utile riflettere sul fatto che la composizione collegiale garantisce maggiore indipendenza.
Cosa s’intende per ente impresa di piccole dimensioni
15 febbraio 2016
Pubblicato da Consulenza Sicurezza Veneto
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