ASSOLUZIONE IMPREGILO LA CORTE D’APPELLO CONFERMA L’EFFICACIA DEL MOG231

10 ottobre 2012
Pubblicato da Mog231

La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza del Giudice di Primo Grado nel caso Impregilo dichiarando la Società non punibile ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 231/2001 e quindi l’efficacia esimente del Modello 231 adottato ed efficacemente attuato.
Premessa: Impregilo è stata imputata dell’illecito (reato) di cui all’art. 25 ter, lettera A. (false comunicazioni sociali) e R. (aggiotaggio) ex d. lgs. 231/2001 consumati dal Presidente del CdA e dall’Amministratore Delegato della Società nell’interesse e a vantaggio della Società.
La Società chiamata in giudizio di primo grado ha dimostrato con successo di aver predisposto ed attivato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati perfezionati dal suo Vertice Aziendale.
Appello: la Corte di Appello di Milano ha confermato la bontà esimente del MOG 231 attuato dalla Società che ha dimostrato l’efficacia del controlli in essere e l’attività fraudolenta dell’Amministratore Delegato e del Presidente del CdA che solo con artifici e raggiri sono riusciti a perfezionare i reati contestati.
Elementi essenziali del MOG231: la Corte di Appello, nell’analizzare il caso di specie, ribadisce quelli che sono gli elementi essenziali di un Modello231 che, in base all’art. 6 del D. Lgs.231/2001, deve prevedere:
a) l’indicazione delle attività di impresa all’interno delle quali sia possibile la commissione dei reati rilevati;
b) i protocolli consistenti nelle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione alle quali sia necessaria la prevenzione dei reati in questione;
c) le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello.

Matteo Scomparin

Altri post da esplorare