E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2012 il Decreto-Legge n. 57/2012, che rinvia (massimo) al 31.12.2012 l’autocertificazione del DVR nelle PMI.
Il provvedimento , entrato in vigore il 14/05/2012, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Riguarda le PMI fino a 10 lavoratori escluse quelle rientranti nelle attività più pericolose, di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
Il rinvio infatti permette che: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.”
La proroga si è resa necessaria a fronte della mancata pubblicazione di decreti specifici per alcuni settori di attività, ed in attesa della definizione delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi, (D.L. 57/2012 pubblicato sulla G.U. n.111 del 14/05/2012) sono state apportate queste modifiche al Testo Unico Sicurezza.
Quindi,
- fino all’emanazione di specifici decreti, per i settori portuali, marittimi e ferroviari continuano ad applicarsi le specifiche norme attualmente in vigore precedenti il Testo Unico Sicurezza (art. 3 co. 3 D.Lgs. 81/08)
- fino alla pubblicazione delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 co. 5 D.Lgs. 81/08)