Si ricorda che le attività classificate come n°53 - Officine per la riparazione di veicoli a motore,rimorchi per autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300mq(compresa nel computo la superficie dei locali ufficio e servizi) secondo il DPR 151/11 risultano essere attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
A seconda dei casi abbiamo:
1) Autoriparatori con locali di superficie superiore ai 300mq già in possesso del CPI che dovranno solo provvedere a rinnovarlo alla sua normale scadenza
2) Autoriparatori con locali di superficie superiore ai 300mq NON in possesso del CPI che devono presentare ai Vigili del Fuoco l'esame del progetto comprendente gli aggiornamenti e/o modifiche necessarie , asseverato da tecnico abilitato ed una volta approvato presentare SCIA.
Vale la pena ricordare altresì che con il DPR 151/11 si è allargato il campo delle attività soggette, ad esempio per la presenza di caldaie(es. impianti di riscaldamento) o forni carrozzeria con potenze superiori a 116KW.
Inoltre chiunque in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio od il suo rinnovo è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 258,00 ad € 2582,00, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili,incendiabili od esplodenti, da cui derivano in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, individuati con il DPR 151/2011.