Con l’amministratore di sostegno chi non è autosufficiente viene assistito solamente quando è necessario e può ancora decidere per sé.
L’amministratore di sostegno è la persona che aiuta chi si trova in condizioni, anche solo temporanee, di infermità fisica o psichica. Prendiamo l’esempio di un anziano infermo che non riesce più a gestire le quotidiane faccende burocratiche (come pagare le bollette o gestire la sua pensione) o di un disabile che non può sbrigare le pratiche che riguardano la sua invalidità. Oppure ancora di alcolisti, tossicodipendenti o persone colpite da ictus che non riescono ad amministrare le loro attività. In tutti questi casi, l’amministratore di sostegno è la scelta giusta: è infatti colui che potrà sostituirci oppure assisterci, facendo solamente ciò che è stabilito dal Giudice, fin nei minimi dettagli.
Il percorso da seguire. Oltre alla flessibilità, uno dei vantaggi di questo istituto è la semplicità della procedura: non serve per forza un avvocato e, dunque, le spese sono contenute e i tempi, almeno sulla carta, sono abbastanza stretti: per legge, la pratica dovrebbe concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda. Ecco le tappe da seguire. Innanzitutto, dovete presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno al Giudice Tutelare dell’area di residenza o domicilio, oppure di dimora abituale di chi dovrà essere assistito. Poi il Giudice fisserà un’udienza in cui verificherà i bisogni della persona; se servono più udienze o una consulenza tecnica, può anche nominare un amministratore provvisorio. L’amministratore di sostegno verrà nominato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda con un decreto in cui il Giudice indicherà la durata dell’incarico, gli atti in cui l’amministratore deve sostituire o affiancare la persona e ogni quanto deve rendere conto al Giudice del suo operato.
Chi sceglie l’amministratore di sostegno? A scegliere l’amministratore di sostegno è, innanzitutto, la persona stessa che ne ha bisogno. Se, però, quest’ultima non si trova nelle condizioni di farlo o non lo ha fatto in precedenza, viene scelto, preferibilmente, tra i suoi familiari, secondo un certo ordine: il coniuge, la persona che stabilmente convive con lui (apertura, questa, verso le coppie di fatto), poi vengono i parenti entro il quarto grado. In alternativa, e se lo ritiene opportuno, il Giudice può scegliere un’altra persona che considera idonea. Sono invece esclusi gli operatori dei servizi pubblici.
Niente abusi. La legge mette paletti abbastanza precisi e tiene l’amministratore sotto stretta sorveglianza: oltre a poter fare solo quello che è stabilito dal Giudice, l’amministratore non riceve, di norma, nessun compenso, proprio per evitare speculazioni, ma solamente un rimborso spese. Periodicamente l’amministratore dovrà rendere conto al Giudice del suo operato, delle entrate e delle uscite. E non solo: se ritenuto non adeguato, il Giudice potrà sempre revocare la nomina e annullare gli atti compiuti dall’amministratore.
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
07 dicembre 2012
Pubblicato da Avv. Marta Guerini Rocco