E’ tornata di massima attualità la direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Questa direttiva ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013, deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/35/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegato IV della direttiva in questione.
In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D. Lgs 81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta valido il principio generale di cui all’art.28 del D. Lgs. 81/2008, ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
La normativa prevede l’adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dai danni fisici a breve termine che possono derivare: dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto. Rimangono esclusi da questa tutela i lavoratori che si trovano a contatto con conduttori in tensione e quelli che dimostrano effetti dopo un lungo termine di esposizione ai campi elettromagnetici.
I valori limite di esposizione costituiscono quei limiti all’esposizione a campi elettromagnetici basati direttamente sugli effetti accertati sulla salute e su considerazioni biologiche.
La direttiva 2013/35/UE inserisce alcuni cambiamenti rispetto alla direttiva precedente, rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche "non vincolanti", che la Commissione metterà a disposizione prima del 1° luglio 2016.
La valutazione dell’esposizione disposta dal datore di lavoro dovrà essere compiuta almeno ogni quattro anni da personale che ha ricevuto un’idonea formazione tecnica e un addestramento qualificato nell’ambito della prevenzione e protezione oppure ogni qualvolta si verifichino modificazioni del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro ai fini della salute e della sicurezza (D. Lgs. 81/2008).
Tutti i lavoratori esposti ad agenti fisici devono essere sottoposti ogni anno a sorveglianza sanitaria, e per quelli che rivelano una particolare sensibilità al rischio, il medico competente deve elaborare una cartella sanitaria e di rischio personale.
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DIRETTIVA 2013 35 UE LUGLIO 2016
12 febbraio 2016
Pubblicato da Consulenza Sicurezza Veneto
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