DIFFAMAZIONE ON LINE

05 novembre 2025
Pubblicato da Di Paolo Avv. Domenico
UNA RICORRENTE IPOTESI DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA.
Definire "idiota" qualcuno su Facebook (o su altri social) sic et simpliciter, come mera invettiva personale senza alcuna argomentazione a contrario di quanto sostenuto da controparte, quando cioè l'epiteto è utilizzato in modo decontestualizzato e non collegato ad una critica del ragionamento di controparte, può configurare il reato di diffamazione, peraltro aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 595 del Codice Penale, in quanto lo strumento utilizzato (social) è equiparato ad un “mezzo di pubblicità”.
L'aggravante si applica anche a chi condivide post diffamatori poiché contribuisce alla diffusione del messaggio.
(Per tante: Sentenza Cassazione Penale n. 16751/2019)
Avv. Domenico Di Paolo

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