UNA RICORRENTE IPOTESI DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA.
Definire "idiota" qualcuno su Facebook (o su altri social) sic et simpliciter, come mera invettiva personale senza alcuna argomentazione a contrario di quanto sostenuto da controparte, quando cioè l'epiteto è utilizzato in modo decontestualizzato e non collegato ad una critica del ragionamento di controparte, può configurare il reato di diffamazione, peraltro aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 595 del Codice Penale, in quanto lo strumento utilizzato (social) è equiparato ad un “mezzo di pubblicità”.
L'aggravante si applica anche a chi condivide post diffamatori poiché contribuisce alla diffusione del messaggio.
(Per tante: Sentenza Cassazione Penale n. 16751/2019)
Avv. Domenico Di Paolo